I soggetti passivi residenti e non residenti che vogliono aderire al regime speciale OSS (One Stop Shop), possono registrarsi direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un’operazione eseguibile a partire dal 1° aprile 2021, in virtù dell’entrata in vigore delle modifiche legate agli adempimenti IVA eCommerce transfrontaliero verso consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2021.

IVA eCommerce: il regime OSS

Il regime OSS rappresenta il sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che comprende vendite a distanza:

  • di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (a eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o per mezzo di un’interfaccia elettronica
  • intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o per mezzo di un’interfaccia elettronica
  • nazionali di beni effettuate per mezzo di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE, ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali)

A seguito dell’adesione al regime OSS, la gestione IVA eCommerce si semplifica. L’operatore economico, infatti, può effettuare la registrazione telematica IVA in un solo Stato dell’Unione Europea per tutte le vendite online di beni e/o servizi  verso consumatori privati. Il suddetto adempimento si compie mediante la presentazione di una dichiarazione telematica trimestrale  unica ai fini IVA.

Le due opzioni per la gestione IVA eCommerce

A partire dal 1° luglio 2021, i soggetti che eseguono oltre 10.000 euro di operazioni verso i consumatori finali UE, come potranno assolvere l’IVA? Esistono 2 opzioni.

  1. Identificazione ai fini IVA in ogni Stato in cui hanno sede i consumatori finali che comprano i prodotti online
  2. Assolvere direttamente nello Stato di identificazione IVA scelto, la liquidazione trimestrale dell’IVA grazie al regime OSS

In quest’ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate ha individuato scenari precisi, come segue:

  1. OPERATORE NON UE
    il soggetto passivo (non stabilito e non dotato di stabile organizzazione in UE) ha la possibilità di scegliere lo Stato UE per l’identificazione IVA
  2. OPERATORE UE
    il soggetto passivo è considerato identificato nello Stato UE in cui è stabilito

    ATTENZIONE: secondo la normativa vigente, anche l’operatore non UE può avvalersi dello schema UE per dichiarare vendite online di beni intra-UE. In questo caso, lo Stato di identificazione considerato è quello dal quale i beni e/o i servizi sono spediti/trasportati verso il consumatore finale

IOSS: il soggetto passivo extra-UE, se stabilito in uno Stato con cui l’Unione Europea ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’IVA, ed effettua vendite online di beni importati da quello stesso Paese, può aderire al regime IOSS (Import One Stop Shop) identificandosi in qualsiasi Stato dell’Unione Europea.

Istruzioni per la dichiarazione IVA OSS

La dichiarazione IVA OSS deve essere inoltrata in modo telematico in riferimento a ogni singolo periodo d’imposta. La presentazione deve essere fatta entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre. Il periodo d’imposta è TRIMESTRALE per le operazioni avute secondo lo schema UE e non-UE; MENSILE con lo schema d’importazione (IOSS).

NOTA BENE: la dichiarazione iva deve essere fatta anche se di fatto non sono state effettuate operazioni nel corso del trimestre di riferimento.

I soggetti aderenti al regime speciale OSS devono presentare, in prima persona o attraverso un intermediario abilitato, una dichiarazione per ogni trimestre dell’anno solare, anche se non hanno prestato servizi digitali.

La dichiarazione deve essere comprensiva di:

  • numero di identificazione
  • ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell’iva
  • aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti
  • ammontare dell’Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti

NOTA BENE: per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri, occorre comprendere anche:

  • l’ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza
  • il numero individuale di identificazione iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa

ATTENZIONE: per i servizi digitali in valuta differente dall’€uro, la dichiarazione trimestrale deve essere compilata con il tasso di cambio pubblicato dalla BCE, in alternativa, l’ultimo giorno del trimestre di riferimento o il primo giorno successivo di pubblicazione.

Versamento dell’IVA

Il soggetto passivo è tenuto a versare l’iva nello Stato in cui è identificato secondo le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’iva risultante dalla dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi tra i diversi Stati di consumo.

Fonte: https://www.ilcommercialistaonline.it/iva-ecommerce/